Sanzioni disciplinari – ordinamento sportivo – ordinamento penale - differenze

Mentre nel diritto penale sono previsti trattamenti differenziati, sia del rito che della pena, per la fascia che va dai diciotto ai ventuno anni, proprio al fine di favorirne il reinserimento nella vita sociale, nel diritto sportivo, oltre a non essere prevista una età minima per essere giudicabili, la scelta della sanzione, sia nella specie che nella misura, è lasciata ai singoli organi giudicanti.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 120/CFA/2023-2024/C

Presidente: Giordano

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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