ARBITRI E UFFICIALI DI GARA - CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA – RATIO DELLA NORMA

L’art. 35 CGS prevede, nel testo vigente fino al 20 aprile 2023: «1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara; 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica.; (...) 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.». Con tali disposizioni il Codice del 2019 ha inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 7/2022-2023). Tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”.  Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 11/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 35 CGS

Articoli

1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.*

3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.*

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.*

5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.*

5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.*

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

 

* comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.”

* comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.”

* comma 4 così modificato dal C.U .FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.

* comma 5 così modificato dal C.U. FIGC  n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”

* comma 5bis introdotto con C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023

 

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