Processo sportivo in genere – principio di informalità – limiti – perentorietà dei termini
Se è vero che il principio di informalità (art. 2, comma 6 del CGS CONI), è rilevante processo sportivo, è anche vero che tale informalità non deve essere confusa con la mancanza di rigore (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 89/2019; Sez. I, n. 70/2021; Sez. I, n. 62/2023). Diversamente opinando, verrebbe sovvertito l’intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice del processo sportivo – e delle garanzie che le stesse sottendono - sistema che si basa, tra l’altro, sulla perentorietà dei termini previsti, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 119/CFA/2023-2024/F
Presidente: Torsello
Relatore: Torsello