Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – causa petendi – diversa rispetto agli ordinari giudizi d’appello – illegittimità o inadeguatezza della decisione impugnata – effetti – contenuti del giudizio della Corte federale d’appello

La ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale, ai sensi dell’art. 102 CGS, assume connotati diversi rispetto agli ordinari giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale. E ciò in quanto i vizi deducibili con tale gravame non si sostanziano solo nella circostanza che la decisione impugnata sia asseritamente illegittima ma che essa posa essere “inadeguata”, ossia sia idonea a causare una lesione dell’unitarietà dell’ordinamento federale. Il che è evidenziato dall’elencazione delle competenze di questa Corte delineata dall’art. 98 CGS, che colloca in due distinti commi “i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale.” (comma 1) e il “reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale” (comma 2) (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020). Con la conseguenza che il giudizio della Corte federale – in presenza di un gravame proposto ai sensi dell’art. 102 CGS – si snoda attraverso un apprezzamento parzialmente diverso – quanto alla causa petendi - da quello proprio del gravame ordinario e riguarda la conformità della decisione alle specifiche disposizioni che regolano il giudizio che ha dato luogo alla decisione medesima, asseritamente illegittima o inadeguata

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 119/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 102 CGS; art. 98 CGS

Articoli

1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.

1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.
2. La Corte federale di appello inoltre:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale;
c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

Salva in pdf