Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – ratio
Il rimedio previsto dall’art. 102 CGS è destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020; CFA, SS.UU., n. 108/2020/2021; CFA, SS.UU., n. 52/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 61/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 119/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Torsello
Riferimenti normativi: art. 102 CGS; art. 98 CGS
Articoli
Art. 102 - Reclamo del Presidente federale
1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.
Art. 98 - Competenza della Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.
2. La Corte federale di appello inoltre:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale;
c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.