Corte federale d’appello – reclamo – trasmissione alla controparte – mancanza - inammissibilità

E’ inammissibile il reclamo ove comunicato al solo organo che ha deciso, omettendo di comunicarlo alla Procura federale (Commissione d’appello federale, n. 18/2004-2005; Commissione d’appello federale, n. 22/2004-2005; Commissione d’appello federale, n. 40/2004-2005; Commissione d’appello federale, n. 51/2006-2007; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 191/2009-2010; Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 227/2008-2009; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 275/2008-2009; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 32/2018-2019; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 19/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 61/2019-2020).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 118/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Baliva

Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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