GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI - GIOVANE ETÀ – NON È ATTENUANTE
Per consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019). Anche questa Corte federale ha rilevato che se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole (CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023; Sezioni Unite, n. 77/CFA/2022-
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 117/CFA/2022-2023/G
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, C.G.S.;
Articoli
Art. 13 - Circostanze attenuanti
- La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
- Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
- In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.