Sanzioni disciplinari - sanzioni a carico delle società – penalizzazione di punti in classifica – penalizzazione nella stagione sportiva seguente – motivazione – necessità - attenuazione delle conseguenze punitive della sanzione – inammissibilità
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g), CGS, la sanzione della penalizzazione nel punteggio, di norma, è applicata nella stagione sportiva nel cui ambito la violazione è stata commessa e può essere fatta scontare nella stagione successiva solo quando l’applicazione della regola generale ne comprometterebbe l’afflittività. Questo slittamento richiede una adeguata motivazione (CFA., Sez. IV, n. 56/2019-2020). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale slittamento sarebbe irragionevole, posto che la stagione sportiva era ancora in corso, dovendosi ancora disputare l’ultima partita dei play-off e finirebbe per essere utilizzato per attenuare le conseguenze negative della sanzione, in evidente contraddizione con la lettera e lo scopo della disposizione (CFA, SS.UU., n. 19/2020/2021)].
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 116/CFA/2024-2025/G
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, lettera g), CGS;
Articoli
Art. 8 - Sanzioni a carico delle società
- Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
- m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
- Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.