Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione

Lo standard probatorio nel processo sportivo si colloca ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ancorché inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, corrispondente dunque ad una ragionevole certezza (Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 13/2016, CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021 e 105/2020-2021).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 113/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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