Processo sportivo in genere – termini processuali – termini ordinatori e termini perentori - art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria dei termini salvo diversa disposizione – termini di durata del giudizio – mancato rispetto di un termine endoprocessuale – art. 93 CGS - violazione dei termini – non rileva
Il principio della perentorietà dei termini prevista dall’art. 44 del CGS non è applicabile anche nel caso in cui il mancato rispetto del termine, cosiddetto <endoprocessuale>, di cui all’articolo 93, comma 1, Codice di giustizia sportiva, si sia verificato in un giudizio nel quale il termine complessivo di durata del grado sia stato rispettato. Vi sono, invero, termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore. Nel sistema delineato dal Codice di giustizia sportiva, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini (come quello, duplice, di cui all’articolo 93) che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio. (CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 113/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS; art. 93, comma 1, CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
Art. 93 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.