CORTE FEDERALE D’APPELLO – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – GIUDIZIO DI RINVIO – PROCESSO CIVILE – APPLICABILITÀ – PRINCIPI APPLICABILI
L’art. 3, comma 2, CGS, rinvia, per, per quanto non previsto dal codice, alle disposizioni del codice della giustizia sportiva adottato dal Coni, il quale all’art. 2, comma 6, testualmente dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”. Facendo corretta applicazione di tale principio la disciplina del “giudizio di rinvio” trova la sua collocazione nell’art. 394 cpc. Quest’ultimo, nell’interpretazione oramai consolidata che ne ha dato, nel tempo la Suprema Corte di cassazione (tra le tante Cass., sezione II, 5 maggio 2022, n. 14249; sez. II, 30/11/2021, n. 37469) ha portato alla definizione di alcuni principi: a) Il giudizio di rinvio è un processo “chiuso” tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione), in sostituzione di quella cassata: perciò comportante che i limiti e l'oggetto restano fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata, né elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di constatato errore; b) nel giudizio di rinvio resta preclusa alle parti la proposizione di questioni che non soltanto introducano un thema decidendum diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, ma che detto thema decidendum tendono a rimettere in discussione onde conseguire statuizioni correttive, modificative o sostitutive di quelle cui è pervenuto il giudice di legittimità; c) la funzione prosecutoria del giudizio di rinvio comporta che la designata Corte distrettuale sia tenuta ad emanare una pronuncia dimerito che, applicando i criteri di giudizio indicati dalla Suprema Corte remittente, sostituisca quella cassata, beninteso limitatamente alle questioni decise nei capi cassati ed in quelli dipendenti; d) dal carattere predeterminato dell'oggetto del giudizio di rinvio discende il divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove, a meno che queste ultime non si correlino allo jus superveniens, oppure attengano a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito. Resta, per ciò stesso, preclusa la riproponibilità di questioni involte dal giudicato formatosi sui restanti capi non cassati; e) il carattere c.d. "chiuso", del giudizio di rinvio, si riflette sul patrimonio probatorio acquisito agli atti, posto che la controversia va riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata; ne consegue che non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa pronuncia di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria ovvero la produzione investe documenti che non sono stati prodotti per causa di forza maggiore.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 110/CFA/2022-2023/A
Presidente: Raiola
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 3, comma 2, CGS; art. 2, comma 6. Codice CONI; art. 394 CPC;
Articoli
Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.