Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell’illecito – documento anonimo – nuovo codice di giustizia sportiva – non innova – incompiuta e/o impossibile identificazione del denunciante - stesso regime del documento anonimo – non utilizzabilità del documento – possono costituire stimolo investigativo - doverosa attività pre-procedimentale – deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro

Secondo la Corte federale d’appello, Sezioni Unite n. 18/2020-2021, le segnalazioni anonime (fra cui rientrano anche email provenienti da un indirizzo elettronico il cui intestatario è rimasto sconosciuto, malgrado i tentativi effettuati dall’organo inquirente per risalirvi) “non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale”: infatti “in mancanza di un’esatta identificazione della persona del “denunciante” l’interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi declinati dall’art. 44, comma 1, del CGS”. Tuttavia una interpretazione logico-sistematica dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS “impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice “stimolo investigativo”: a tale proposito la decisione, richiamando quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 CPP (secondo cui: “Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”) individua “due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis”: con la conseguenza che “gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”» (Sezione VI, 22/04/2016, n. 34450). Ciò che emerge dalla richiamata decisione è che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 109/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Cardarelli

Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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