Mezzi di prova – pluralità di prove testimoniali – valutazione – modalità – circostanze riferite solo da alcuni testimoni – valenza probatoria – sussistenza - condizioni
E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, già ribadito anche da questa Corte (decisione n. 59/2023-2024), che in tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del fatto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della vicenda, per i suoi tempi e i modi di sviluppo. E' sempre compito del giudice considerare, sulla base dei dati di fatto, l'incidenza, sull'accuratezza e la credibilità della testimonianza nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, delle possibili interferenze, sulla percezione visiva dei fatti, della posizione del teste rispetto ad essi e della operata surrogazione, da parte dello stesso teste, delle lacune visive, con la sua pregressa esperienza e conoscenza del luogo, nonché della sicurezza manifestata nel riferire di quanto osservato (Cass. Pen. Sez. 3 - Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 Rv. 281647 - 05).
E la credibilità soggettiva del teste, in particolare, passa attraverso il positivo vaglio sul suo disinteresse rispetto al fatto, sulla reiterazione e costanza del narrato, sulla sua specificità, non escludendosi anche la verifica logica della propalazione in relazione ai vari aspetti della vicenda in esame in cui si colloca la testimonianza stessa.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 105/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.