Violazioni in materia gestionale ed economica - Commissione accordi economici-CAE – somme accertate – pagamento mediante assegno – estinzione dell’obbligazione – solo dal momento in cui viene eseguito il pagamento
L’adempimento all’obbligo di pagamento delle somme accertate dalla CAE entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, prescritto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, può essere eseguito anche mediante assegno di conto corrente bancario ma, in tal caso, l’adempimento si considera effettuato nel momento in cui il creditore beneficiario ottiene il pagamento dalla banca trattaria. La dazione di un assegno di conto corrente non costituisce un mezzo diretto di estinzione dell’obbligazione pecuniaria ai sensi né del sistema originario del codice civile (v. in particolare l’art. 1277), né della legge sull’assegno bancario (r.d. 21.12.1933, n. 1736) né delle varie normative speciali successive (tra cui le c.dd. «antiriciclaggio»); pertanto, la dazione di un assegno di conto corrente, ove utilizzata per l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, costituisce una prestazione (una peculiare forma di cessione del credito) in luogo dell’adempimento che, dunque, estingue l’obbligazione soltanto nel momento in cui viene eseguita (art. 1197, comma 1, c.c.) e cioè quando la banca (c.d. «trattaria») effettua il pagamento (artt. 1, 2 et cetera, r.d. n. 1736/1933 e successive modifiche). Pertanto, l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria (come regolata dall’art. 1277, c.c.) ovvero l’effettuazione del pagamento (come richiesto dall’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF) non sono integrate dalla semplice consegna di un assegno di conto corrente.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 104/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Mauceri
Riferimenti normativi: art. 1277 CC; art. 1197, primo comma, CC; art. 94 ter, comma 11, NOIF