Violazioni in materia gestionale ed economica - Commissione accordi economici-CAE – somme accertate – pagamento mediante assegno – è consentito
In assenza di puntuali previsioni che impongano forme di pagamento diverse, il pagamento mediante assegno è consentito vuoi dall’ordinamento statale vuoi da quello sportivo, salva una diversa volontà del creditore che, invocando l’art. 1277 nonché il primo comma dell’art. 1197, c.c., potrebbe opporsi e pretendere il pagamento con moneta corrente o comunque tramite strumenti che assicurino il trasferimento della somma di denaro o quanto meno la sussistenza della provvista (bonifico o assegno circolare).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 104/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Mauceri
Riferimenti normativi: art. 1277 CC; art. 1197, primo comma, CC; art. 94 ter, comma 11, NOIF