Giudizio e responsabilità disciplinare - d.lgs. n. 39/2021 – condotte penalmente rilevanti di particolare gravità – sanzioni disciplinari – normativa regolamentare interna – mancata emanazione
Il legislatore nazionale, con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, recante “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, emanato in attuazione della legge delega n.86/2019 ed entrato in vigore il 31 agosto 2022, all’art.16 “Fattori di rischio e contrasto alla violenza di genere nello sport”, ha fatto obbligo alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del detto decreto, “le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.” (comma 1) e che il comma 5 del richiamato art.16 prevede, inoltre, che “I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale”. In tal modo, il legislatore nazionale ha selezionato una serie di condotte penalmente rilevanti, di particolare gravità, per le quali gli ordinamenti sportivi federali sono stati chiamati ad approntare una normativa interna per sancirne il rilievo in sede disciplinare; il legislatore federale ha provveduto ad adottare in data 31 agosto 2023 le Linee guida di cui innanzi (v. Comunicato Ufficiale n.87/A del 31 agosto 2023), ma non risulta, allo stato, che vi sia stata l’integrazione regolamentare, prescritta dal richiamato comma 5 dell’art.16, in punto di previsione di specifiche sanzioni disciplinari in relazione alle condotte sussumibili nelle suindicate fattispecie di reato.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 100/CFA/2023-2024/B
Presidente: Lipari
Relatore: Raiola