Prescrizione - art. 40, comma 3 CGS – insindacabilità della regola

I termini di prescrizione sono stati fissati dal legislatore federale con l’art. 40 C.G.S. e, con riguardo alle violazioni relative allo svolgimento delle gare, maturano al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui le stesse sono state poste in essere (lett. a). La regola, che non presenta alcun profilo di irrazionalità o di contrarietà a legge, non può essere sindacata dalla Corte.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0031/CFA/2024-2025/F

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 40, comma 3 CGS

Articoli

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara;
b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.*
4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere un illecito disciplinare di qualsiasi natura o violazione in materia gestionale ed economica di cui agli artt. 30 e 31 senza rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato e, successivamente, assuma una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.

 

*C.U. FIGC n. 226/A del 17 giugno 2020: “Il Consiglio Federale…ha deliberato di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019”.

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