Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - calciatore squalificato – società che ha segnalato la partecipazione irregolare – esercita un proprio diritto

Nel caso in cui sia schierato un calciatore squalificato, la società che ha segnalato la partecipazione irregolare del calciatore avversario squalificato, esercita legittimamente una prerogativa riconosciutale dall’ordinamento e in particolare dall’art. 67 C.G.S. (non videtur vim nec dolum facere, qui iure suo utitur, et ordinaria actione experitur). La relativa iniziativa giustiziale è sorretta dal perseguimento dell’interesse a conseguire la sanzione della perdita della gara a carico della squadra uscita vittoriosa dal confronto e la vittoria “a tavolino” in proprio favore. Ciò vale ad escludere la configurabilità di una situazione di abuso del diritto che si concreta nell’uso di strumenti processuali diretti a causare all’avversario un sacrificio che non sia giustificato dal perseguimento di un proprio interesse lecito. Non sussiste alcun precetto normativo o deontologico che obblighi una società che sia a conoscenza del comportamento irregolare di altra società a farne denuncia agli organi federali. Il C.G.S. (art. 67) attribuisce alle società che vi abbiano interesse, ossia che intendano conseguire una concreta utilità, soltanto la facoltà, e non l’obbligo, di segnalare con immediatezza al giudice sportivo le irregolarità registrate nel corso di una gara. L’ordinamento prevede l’obbligo di denuncia solo a carico del pubblico ufficiale e solo per i reati di cui lo stesso abbia avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni (art. 361 c.p.).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0031/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 67 CGS

Articoli

1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.
4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.
5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play off e play out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
6. Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

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