Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - calciatore squalificato - illecito disciplinare di particolare gravità – partecipazione alla gara – rileva ex se

Nel caso in cui sia schierato un calciatore squalificato è irrilevante, e non può valere ad attenuare la gravità della violazione, la circostanza che il calciatore “non ha mai segnato” o “ha giocato interamente” solo alcune delle gare irregolari; difatti la partecipazione alla gara rileva ex se a prescindere dalla qualità e dalla durata della prestazione sportiva del calciatore squalificato, tanto è vero che, a fini sanzionatori, è sufficiente anche il solo “accesso all’interno del recinto di gioco” (art. 21). La giurisprudenza endo-federale (CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024) si è consolidata a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, nel senso che non richiede che questi siano “effettivamente utilizzati”, come invece prescrive l’art. 10, comma 7, CGS rispetto alla sanzione della perdita della gara. Ciò in coerenza con quanto prevede l’art. 21, comma 2, secondo capoverso, CGS, e cioè che “…la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”. Anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, dunque, è una attività sportiva costituente una “utilizzazione” impropria, che merita di essere sanzionata nei termini cui quella giurisprudenza si riferisce (CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024). Ed è irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale del comportamento contestato, la cui gravità non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0031/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 21 CGS

Articoli

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2.
2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.
3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9.
4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.*
Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara. (1)
5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.*
8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa.
9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.
10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.*

 

*Comma 4 così modificato dal C.U. 165 del 25.02.2021; si riporta il testo del previgente comma: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.”
*Comma 7 così modificato dal C.U. 165 del 25.02.2021; si riporta il testo del previgente comma: “Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.”
*Comma 7 così modificato dal C.U. 79 del 1.09.2020; si riporta il testo del previgente comma: “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.”
*Comma 10 così modificato dal C.U. 165 del 25.02.2021; si riporta il testo del previgente comma: “La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.”

 

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