Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – calciatore squalificato – errore sul divieto – scusabilità – solo se inevitabile o incolpevole

Non può essere invocata la buona fede da parte di una società che abbia schierato un calciatore squalificato. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”. L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 104/2022-2023). La buona fede implica l’errore sulla liceità del fatto non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza ed è quindi incompatibile con l’errore, causato da colpa per mancanza di impegno e attenzione nel compimento degli adempimenti doverosi richiesti dalle norme federali; ne discende che, in ossequio al principio di autoresponsabilità, la società deve rispondere delle conseguenze negative del proprio comportamento negligente, tanto più se replicato in plurime occasioni come nel caso in esame. Come ha già rilevato la Corte proprio con riguardo alla fattispecie del calciatore squalificato (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023), “ [i]l reiterato schieramento di un giocatore squalificato … è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo”.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0031/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art.4, comma 3, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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