Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – calciatore squalificato – sanzioni a carico della società – penalizzazione – perdita della gara – penalizzazione di punti in classifica - violazione del “ne bis in idem” – non sussiste

Il sistema normativo federale prevede la sanzione della penalizzazione nel caso di partecipazione alla gara di un calciatore squalificato. L’art. 8 C.G.S. dopo aver enunciato, al primo comma, il catalogo delle sanzioni irrogabili a carico delle società, da commisurare alla natura e alla gravità delle violazioni alle norme federali, dispone poi al secondo comma che alla società “può inoltre essere inflitta anche la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall’art. 10”. Ciò sta a significare che in tutte le ipotesi che danno luogo alla sanzione della perdita della gara, previste dall’art. 10 C.G.S., tra le quali è compresa al comma 6, lett. a), anche quella della società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati”, è possibile applicare, in aggiunta alla sconfitta “a tavolino”, anche la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica prevista dal primo comma lett. g) dell’art. 8. Le suindicate regole normative rendono affatto prevedibile la duplice risposta sanzionatoria, tanto più nel quadro di operatività degli obblighi generali di cui all’art. 4 C.G.S., che comprende anche il rispetto dei principi di correttezza, come di seguito si preciserà. In proposito, la giurisprudenza endo ed esofederale ha in più occasioni affermato il principio, secondo cui “la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.)”. Tale interpretazione non si pone in contrasto con il divieto del bis in idem e con il principio dell’assorbimento di cui all’art. 9 della l. 689 del 1981, attesa la diversa natura dell’interesse protetto e la diversa funzione delle due sanzioni applicabili nella fattispecie di cui trattasi: la sanzione della perdita della gara non ha carattere “sostanzialmente penale”, ma risponde a finalità ripristinatorie della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione alla gara del calciatore avversario squalificato; la penalizzazione riveste invece una funzione più propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società che impiega in gare ufficiali un calciatore squalificato. Non è, pertanto, ravvisabile la violazione del “ne bis in idem” previsto dall’art. 4, prot. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, in quanto i giudizi preordinati all’irrogazione delle due diverse sanzioni sono diretti al soddisfacimento di finalità differenti e compongono un insieme unitario e coerente di procedure complementari e temporalmente concomitanti; inoltre, dal sistema normativo traspare la prevedibilità del doppio giudizio e della duplicazione punitiva, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. Sotto altro profilo, a conferma della tipicità e della determinatezza della pena, può giovare anche il richiamo alla previsione dell’art. 10, ultimo comma, C.G.S. secondo cui per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara si applica la penalizzazione di un punto in classifica in caso di recidiva, con funzione di deterrenza per il protrarsi della condotta illecita. Difatti, il calciatore che deve ancora scontare la squalifica, in base al principio della c.d. “perpetuatio sanzionatoria” viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare alle quali abbia seguitato a partecipare, senza scontare la squalifica stessa. Sotto il profilo sistematico ciò vale a configurare l’autonomia delle singole violazioni con il connesso regime sanzionatorio diretto a realizzare, per la società resasi responsabile delle violazioni reiterate, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0031/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 8 CGS; art. 10 CGS

Articoli

  1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
  2. a) ammonizione;
  3. b) ammenda;
  4. c) ammenda con diffida;
  5. d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
  6. e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
  7. f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
  8. g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  9. h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  10. i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  11. l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
  12. m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
  13. n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
  14. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano in fluito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.
2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f).
3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.
a) Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:
b) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
c) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
d) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
e) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.
6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque.
8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti.
9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.

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