Produzioni audiovisive - Regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A – rifiuto di rilasciare interviste a una specifica emittente – non è silenzio stampa – è un caso di inadempimento
Ai sensi del Regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23, 2023/24, il rifiuto di rilasciare interviste a una specifica emittente, riservando ad essa un trattamento peggiore delle altre emittenti, non può essere qualificato quale silenzio stampa. L’esistenza dell'impegno convenzionale a rilasciare interviste (e da parte dei soggetti specificatamente previsti: <<i (…) calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni (…), nonché il proprio allenatore, non (…) altri soggetti delle società>>) comporta ormai che il silenzio stampa non è altro che un comune caso di inadempimento di quell’impegno, che non beneficia di alcuna esenzione derivante in ipotesi da abitudini passate. La stampa è in realtà, qui, non più il giornalista da cui presentarsi spontaneamente anzi che no, ma è il partner contrattuale, titolare del credito a una specifica prestazione volontariamente assunta (nella specie la Corte ha ritenuto che non escludesse tale inadempimento la circostanza che il responsabile dell’Ufficio broadcaster della LNPA e un delegato della LNPA avrebbero consentito a modalità succedanee per il rilascio di interviste da parte di soggetti diversi dall’allenatore e dai calciatori della Società; tale circostanza, contestata, se anche vera, confermerebbe che la Società aveva già deciso che allenatore e calciatori non avrebbero rilasciato interviste perché in <<silenzio-stampa>>, sicché il consenso estemporaneo a modalità succedanee di rilascio di interviste successive alla gara avrebbe avuto esclusivamente la natura operativa di un palliativo di emergenza; inoltre tale comportamento di soggetti addetti all’operatività non può evocare un’ipotesi di deroga agli impegni negoziali a carico della Società nei confronti della Lega e a favore del broadcaster, (i) sia perché tutti quelli coinvolti in quei momenti sono soggetti che non risultano muniti di un potere di rappresentanza idoneo ad esprimere una volontà di deroga a carico dei soggetti collettivi per cui materialmente operano o di qualsiasi potere di comminare informalmente e al di fuori di qualsiasi procedimento <<una soluzione compensatoria alternativa>>, (ii) sia perché consentire a un palliativo estemporaneo non significa consentire al <<silenzio-stampa>>, ma subirlo).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0029/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Maffeis