Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revocazione - art. 63, comma 1, lett. d), CGS – pronuncia giudiziaria – non integra di per sé un fatto nuovo

Una pronuncia giudiziaria non integra di per sé un “fatto nuovo”, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), CGS, in quanto la disposizione evoca eventi fenomenicamente rilevanti sul piano ontologico, idonei ad incidere con carattere inedito sulla determinazione del Giudice, com’è attestato dalla connotazione finalistica attribuita ad essi dall’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S., laddove si richiede la dimostrazione che la loro (pregressa) conoscenza “avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Anche il confronto della decisione sportiva con una sentenza penale assolutoria irrevocabile non sortirebbe ex se l’esito revocatorio, come si ricava da CFA, SS.UU., n. 61 dell’11.1.2019, là dove, sulla scorta di un confronto ordinamentale relativo alla rilevanza ed efficacia delle sentenze penali nei giudizi civili ed amministrativi, nonché in quello disciplinare, si afferma come, oggi, l’ordinamento giuridico generale ricolleghi l'efficacia del giudicato penale all'’accertamento’ e non più alla mera ‘dichiarazione’ della insussistenza del fatto e delle altre cause di proscioglimento. Se ne deduce, pertanto, anche in tale prospettiva interpretativa, come sia necessario, in questa sede di revisione, procedere, comunque, ad un effettivo, specifico e concreto accertamento positivo della insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato, non potendosi realizzare, l'effetto di giudicato penale, in quelle ipotesi in cui siffatto positivo accertamento non vi sia stato. Nella prospettiva rivalutativa propria del giudizio di revisione o revocazione deve aversi riguardo non tanto alla sentenza (penale) di assoluzione in sé e per sé considerata ed al suo dispositivo, quanto, invece, al positivo accertamento in fatto nella stessa rinvenibile, atteso che «la formula assolutoria ‘perché il fatto non sussiste’, potendo astrattamente ricomprendere anche l'ipotesi della mancanza o dell'insufficienza delle prove in ordine alla sussistenza del fatto od all'attribuibilità di esso all'imputato, non deducibile per espressa esclusione di legge nel dispositivo della sentenza penale» (così Cassazione, sezioni unite penali, 29 maggio - 28 ottobre 2008, n. 40049), non è di per se stessa ostativa alla celebrazione del procedimento disciplinare in sede sportiva, essendo riservato al giudice sportivo, accertare, previa interpretazione del giudicato penale sulla base della motivazione del medesimo, se l'esclusione della responsabilità dell'imputato sia stata certa o dubbia e/o se l’accertamento in fatto presupposto sia stato o meno completo, e, di conseguenza, stabilire se l'azione disciplinare (o una decisione di condanna in sede sportiva) sia o meno preclusa.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0006/CFA/2024-2025/F

Presidente: Torsello

Relatore: Marchese

Riferimenti normativi: art. 63, comma 1, lett. d), CGS

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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